Le guide turistiche vincono il ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che conferma la distinzione tra le figure professionali di guida turistica e accompagnatore turistico.
Guide e accompagnatori turistici sono due figure professionali diverse e non possono essere equiparate. Lo dice una sentenza del Cga pubblicata due giorni fa e che riguarda la controversia aperta da un centinaio di accompagnatori turistici contro l’assessorato regionale al Turismo che aveva negato loro la possibilità di svolgere l’attività di guida senza aver superato l’abilitazione. In primo grado il TAR Catania, in accoglimento dei ricorsi, ne aveva consentito l’iscrizione all’albo delle guide turistiche, seppur in via provvisoria. Il Consiglio di giustizia amministrativa, con sentenza del 31 gennaio 2018, n. 38 ha accolto invece in pieno i principi sostenuti negli appelli presentati dall’Avvocatura dello Stato in rappresentanza dell’Assessorato regionale al Turismo e dagli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi che hanno presentato l’intervento ad adiuvandum per conto di numerose associazioni di categoria siciliane nonché di circa 200 guide turistiche a titolo individuale. La sentenza del Cga stabilisce, in ragione del diritto interno e dell’Unione Europea, che le figure professionali di guida turistica e di accompagnatore turistico sono e restano ben distinte.
“Si tratta di una sentenza importante destinata a fare giurisprudenza in un settore per cui da anni si attende una riforma in grado di mettere ordine e garantire diritti non solo ai professionisti del settore ma ai consumatori che devono avere certezza sulle competenze di chi li guida alla scoperta di un territorio”, dice Corinna Scaletta presidente di Federagit Confesercenti Sicilia. “Per questo – aggiunge – rappresenta una vittoria per la tutela della professione delle guide turistiche a livello nazionale e non solo regionale”.
Per Vittorio Messina, Presidente Nazionale Assoturismo “la decisione del CGA serve a prevenire ulteriori tentativi politici di introdurre con legge la figura della guida accompagnatore ponendosi come chiaro riferimento per ciò che chiediamo da tempo: una normativa quadro statale che possa disciplinare le professioni del turismo in Italia. Il turismo – dice – rappresenta una risorsa economica molto importante per il Paese per cui occorre pretendere il massimo della professionalità in tutti gli ambiti, nel rispetto delle diverse professioni”.
Le Guide turistiche abilitate iscritte nell’elenco della Regione Siciliana sono attualmente 1266 ma questo elenco include gli accompagnatori iscritti in via provvisoria dopo avere vinto ricorso in primo grado di giudizio presso il TAR Catania. Gli accompagnatori turistici iscritti nell’elenco della Regione Siciliana sono invece 570. I ricorrenti citati nella sentenza del CGA sono 89 ma di questi 11 non si sono costituiti nel giudizio di secondo grado.
La sentenza ha inoltre chiarito che, sulla base delle norme e della giurisprudenza dell’UE, non esiste alcun tipo di discriminazione alla rovescia degli accompagnatori turistici rispetto alle guide provenienti da altri Stati dell’Unione che esercitano occasionalmente la professione di guida turistica in Italia senza essere iscritte ad un albo italiano. Gli accompagnatori appellati, infatti, esercitano in via stabile e non temporanea e occasionale.
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