Il ministero dell’Interno, con circolare interpretativa del 26 giugno 2015 diretta a tutte le Questure, ha affermato che le disposizioni di cui all’art. 109 TULPS relative all’obbligo di comunicazione delle persone alloggiate alle Autorità di Polizia non possono ritenersi circoscritti ai solo esercizi ricettivi tipizzati dal TULPS medesimo o tradizionalmente gestiti da operatori turistici professionali. Pertanto non possono ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione coloro i quali affittano, anche occasionalmente, appartamenti ammobiliati (ad uso turistico od altro) per periodi più o meno brevi, indipendentemente dalla eventuale classificazione o meno delle leggi regionali e di prescrizioni locali in materia di turismo e di locazione ad uso turistico.
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